La presente Carta Etica vuole ispirare una eccellente pratica professionale del Life & Relationship Coaching per l’efficacia e la correttezza della relazione stessa tra Coach e Cliente e per improntare eticamente le relazioni tra i coach

1. LA FILOSOFIA DI COACHING DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA COACHING RELAZIONALE

1.1. L’Associazione Italiana Coaching Relazionale (AICoR) è promotrice di una concezione del Coaching che si caratterizza per:

I. L’attenzione orientata alla efficacia e soddisfazione delle relazioni poste in essere dal cliente.

II. La metodologia e la tecnica: un Life & Relationship Coach si forma, si aggiorna, condivide esperienze, è in un processo di formazione permanente.

III. Lo studio: per un Life & Relationship Coach studiare significa ascoltare gli altri, capirli, comprenderli, assumerli creativamente e criticamente.

IV. Lo sviluppo personale: un Life & Relationship Coach cerca di essere consapevole delle proprie ed altrui potenzialità, sa come valorizzarle, svilupparle, allenarle.

V. Lo sviluppo del cliente: il Life & Relationship Coaching ha come fine ultimo il potenziamento delle relazioni e delle competenze e la valorizzazione delle risorse personali e del potenziale del cliente (coachee).

VI. Il Life & Relationship Coach non da consigli, non fornisce soluzioni, non propone pratiche estranee al coaching. Il Life & Relationship Coaching è una libera attività professionale non ordinistica e come tale è regolamentata dalla Legge 4/2013 e ss. e non si sostituisce mai, ne interferisce mai, in alcun caso, con attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative (come, a titolo di esempio, gli ambiti operativi riservati dalla Legge a Psicologi, Psicoterapeuti, Medici).

2. PRINCIPI GENERALI

2.1. Il Life & Relationship Coach si focalizza sulle buone prassi che favoriscono relazioni costruttive e positive, la cooperazione, l’apertura, l’informalità e la libertà di espressione.

2.2 Il Life & Relationship Coach ispira le proprie azioni ai principi di correttezza, lealtà e trasparenza. Tutte le attività svolte in nome dell’Associazione non possono essere finalizzate a vantaggi personali o individuali.

2.3. Elemento decisivo dell’attività del Life & Relationship Coach è la relazione umana, per questo l’impegno di ogni professionista sarà verso la costruzione di relazioni ottimali, di collaborazione e rispetto reciproco.

2.4. Il Life & Relationship Coach è un professionista che fa proprie le fonti e i riferimenti scientifici del coaching e che si impegna allo sviluppo continuo della propria professione, mediante attività di ricerca, continua formazione e partecipazione attiva alle attività dell’associazione.

2.5. Nella sua eventuale attività di ricerca il coach dovrà sempre avere il consenso di coloro che sono coinvolti e altresì dovrà garantire ai soggetti la libertà di ritirare il consenso stesso. Deve comunque essere tutelato il diritto alla riservatezza, alla non riconoscibilità ed all’anonimato.

2.6. Nella propria attività professionale di Life & Relationship Coach, stimolerà i clienti e gli attuali o potenziali coach all’interesse per i principi etici dell’associazione ed alla conoscenza delle competenze distintive del Life & Relationship Coaching AICoR, anche e soprattutto, attraverso il proprio esempio e la propria condotta personale e professionale.

3. RELAZIONI CON IL CLIENTE

3.1. Il Life & Relationship Coaching ha il suo fondamento nella richiesta del cliente e nel rispetto reciproco definito da precisi confini professionali e legali (ex L.4/2013 e ss.). Il Life & Relationship Coach, consapevole delle preziose differenze personali e culturali, riconosce la libertà del cliente di esprimere se stesso, i suoi bisogni, le sue credenze, il suo diritto di autodeterminarsi e di stabilire gli obiettivi per il proprio sviluppo e la propria felicità. A sua volta è libero di non collaborare verso obiettivi che contrastino con le proprie convinzioni etiche e si asterrà, in qualsiasi circostanza, dal collaborare ad obiettivi il cui conseguimento comporti da parte del cliente la violazione di norme di Legge.

3.2. Il Life & Relationship Coach fornisce sempre al cliente informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni attraverso la stipula di un contratto alla prima sessione di coaching. Cliente e coach hanno reciproci diritti e doveri, strutturati anche in base al presente codice etico e alla legge 4/2013e ss., è compito professionale del Life & Relationship Coach esplicitarli sempre compiutamente.

3.3. La componente economica a carico del cliente deve essere sempre stabilita in modo chiaro nel primo incontro. Ogni modifica al contratto iniziale deve essere concordata con il cliente ottenendo il suo consenso e quello di altre persone eventualmente implicate nel contratto stesso.

3.4. Il Life & Relationship Coach avrà assoluta cura di mantenere la relazione di coaching entro limiti di tempo, di obiettivi e di contenuti tali da non creare alcuna sovrapposizione, in alcun caso, con altre professioni ordinistiche o non ordinistiche, ai sensi di quanto esplicitamente prescritto della Legge 4/2013 e ss.

3.5. Il Life & Relationship Coach e/o il cliente possono, in qualsiasi momento, proporre l’interruzione del rapporto professionale quando ravvisano l’inefficacia e/o l’inadeguatezza del percorso di coaching svolto.

3.6. Qualora Life & Relationship Coach  e cliente dovessero intrattenere rapporti che sono altro dalla relazione di coaching, il coach è totalmente responsabile perché questi siano distinguibili, in modo chiaro e inequivocabile dalla relazione professionale di coaching e non interferiscano con essa in alcun modo ed, in caso contrario deve interrompere la relazione professionale tempestivamente.

3.7. Le eventuali prestazioni professionali a persone minorenni devono essere sempre subordinate al consenso di chi esercita la potestà genitoriale.

3.8. Quando il committente è altro rispetto al destinatario dell’intervento di Life & Relationship Coaching, il coach è tassativamente sempre tenuto a chiarire, in modo inequivocabile, con tutte le parti in causa: natura, modalità e finalità dell’intervento.

4. RAPPORTI TRA COACH

4.1. I rapporti tra Life & Relationship Coach sono finalizzati alla creazione e allo sviluppo di una comunità che persegue la libera e incondizionata circolazione del sapere, delle conoscenze, delle tecniche e delle esperienze concernenti il coaching.

4.2 Le relazioni tra i Life & Relationship Coach saranno rispettose e leali. Sono vietati giudizi denigratori e forme di concorrenza sleale.

4.3. Il Life & Relationship Coach si impegna a contribuire allo sviluppo della teoria del Life & Relationship Coaching comunicando i progressi delle sue conoscenze e delle sue tecniche attraverso l’AICoR.

5. SEGRETO PROFESSIONALE

5.1. Il Life & Relationship Coach è sempre tenuto al segreto professionale mantenendo la riservatezza sulle prestazioni, sui loro contenuti anche relativamente all’esistenza della prestazione stessa.

5.2. La raccolta dati sarà conservata e archiviata in stretta osservanza delle disposizioni vigenti sulla privacy e trattamento dati.

5.3. La rivelazione del segreto professionale è consentita solo con il consenso del cliente, evitando che ciò violi la riservatezza di altre persone.

5.4. Il coach deve mettere al corrente il cliente che la violazione del segreto professionale è obbligatoria se richiesta dalle Autorità in casi di procedura giudiziaria.

5.5. Nel caso di obbligo di testimonianza il coach limita allo stretto necessario il riferimento di quanto appreso in ragione del proprio rapporto professionale, ai fini della tutela del soggetto.

6. RAPPORTI CON LA SOCIETA’

6.1. I rapporti con iscritti ad altre associazioni sono stimolati ed improntati alla crescita professionale ed alla lealtà.

6.2. Il Life & Relationship Coach presenta in modo corretto ed accurato la propria formazione, esperienza, competenza.

Riconosce quale suo tassativo dovere quello di aiutare il pubblico ed i clienti a sviluppare in modo libero e consapevole giudizi, opinioni scelte.

6.3. Nell’attuare forme di pubblicità il Life & Relationship Coach farà riferimento ai principi espressi nel presente codice etico e nella L.4/2013 e ss.; il messaggio sarà veritiero, formulato nel rispetto del decoro professionale e conforme alla serietà scientifica ed alla piena correttezza commerciale.

6.4 Esclusivamente i Soci AICoR, come da elenco aggiornato annualmente, presente nel sito AICoR, sono autorizzati a pubblicizzare la loro iscrizione ad AICoR stessa mediante l’Attestato AicoR in corso di validità e l’utilizzo del logo AICoR, fornito al momento dell’iscrizione, nei loro materiali promozionali, nel rispetto di quanto prescritto dal Regolamento dedicato all’utilizzo del logo e nome AICoR.

Nessuno, non iscritto ad AICoR e/o non in regola con il pagamento della quota di associazione annuale o gli obblighi AICoR di formazione continua annuale, può utilizzare, in alcuna forma ed in alcun luogo, il logo AICoR nelle sue interazioni col pubblico.

6.5 In casi di violazione di quanto prescritto al presente articolo, l’abuso del nome e logo associativo o la millantata appartenenza all’associazione presso il pubblico, costituiscono, ai sensi l’art. 27 del D. lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del consumo), pratica commerciale scorretta, sanzionabile dalle Autorità competenti. In caso di abuso del nome e logo associativo, AICoR si riserva di intraprendere tutte le azioni necessarie a propria tutela e a tutela dei propri soci.

7. FORMAZIONE DEI LIFE & RELATIONSHIP COACH

7.1. Il Life & Relationship Coach è quel professionista che ha frequentato un corso di formazione teorica e pratica specifica sul Life & Relationship Coaching che soddisfa i requisiti minimi previsti da Statuto e Regolamento Soci AICoR.

7.2. L’AICoR promuove la formazione e aggiornamento permanente dei suoi soci attraverso sue proprie specifiche iniziative di formazione.

7.3. I soci AICoR, in ottemperanza con quanto richiesto dalla legge 4/2013, e in osservanza di quanto approvato in assemblea dei soci, si impegnano a formarsi e aggiornarsi rispettando le indicazioni emanate dal Consiglio Direttivo nel Regolamento Soci.

7.4. AICoR richiede requisiti minimi, determinati dal Consiglio Direttivo, di professionalità e aggiornamento continuo da parte dei formatori incaricati della formazione permanente.

8. COMMISSIONE ETICA INDIPENDENTE

8.1. La Commissione Etica Indipendente è composta dal Responsabile e da altri membri, secondo quanto stabilito nello Statuto AICoR. Responsabile e membri sono eletti dall’assemblea dei soci.

8.2. Ha il compito di vigilare sull’osservanza della Carta Etica, dello Statuto e dei Regolamenti interni da parte dell’Associazione e dei soci.

8.3 Raccoglie materiale utile per formulare al Consiglio Direttivo proposte di revisione della presente Carta Etica.

8.4. Istruisce e decide i procedimenti disciplinari nei confronti dei soci. Delibera a maggioranza, in caso di parità il voto del Responsabile vale doppio.

Ricevuta informativa di violazione, la Commissione Etica, forma senza ritardo il fascicolo del procedimento disciplinare e nel termine di gg. 40 svolge l’istruttoria ed emette il relativo provvedimento. Nell’irrogare la sanzione, la Commissione Etica deve attenersi ai principi di graduazione delle sanzioni espressi dall’art. 9.3 della presente carta.

8.5. Il Responsabile Etica coordina, in accordo con il Consiglio Direttivo, lo sportello di riferimento per il cittadino consumatore, al quale i Cittadini Clienti si possono rivolgere per richieste di informazioni e/o eventuali controversie con i professionisti aderenti all’AICoR. I contatti cui rivolgersi sono pubblicizzati sul sito di AICoR.

9. SANZIONI DISCIPLINARI

9.1. La Commissione Etica Indipendente, sentito l’interessato, emette il provvedimento disciplinare nei confronti del socio motivandolo.

9.2 in caso di condanna penale dell’associato per reati non colposi che comportino una pena detentiva superiore ai tre anni, la Commissione Etica delibera circa la sanzione disciplinare da irrogare.

9.3 In ragione della gravità del fatto contestato all’associato sottoposto a procedimento, la sanzione disciplinare può essere: il semplice richiamo, la censura scritta, la sospensione e, nei casi più gravi, la radiazione.